(Il testo non riveste carattere di ufficialità)

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

ORDINANZA N.239

ANNO 1990

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente                             Dott. Francesco SAJA,

 

Giudici                                   Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

 

ORDINANZA

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 (Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all’articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al decreto-legge 18 novembre 1967, n.1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n. 4), promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da … (OMISSIS) … ed altri contro l’Università degli Studi di Roma ed altro, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 1990.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

 

Ritenuto

 

che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato, con ordinanza emessa il 21 marzo 1988, questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dell’art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213;

che il giudice a quo osserva come l’università oggetto della denunziata previsione (corrisposta, a favore del personale medico universitario che svolga anche attività assistenziale, in misura non superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzione ed anzianità) si sia in concreto ridotta, sino ad azzerarsi, in conseguenza dell’aumento delle retribuzioni dei medici ospedalieri, onde la norma é censurata nella parte in cui si risolve in un’adeguata (ed insussistente) differenziazione del trattamento retributivo dei docenti universitari di medicina-tenuti a svolgere anche attività assistenziale ai malati-rispetto a quello degli altri professori universitari;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità, ovvero d’infondatezza.

 

Considerato

 

che il giudice a quo pone a confronto situazioni del tutto diverse dubitando della legittimità costituzionale del sistema retributivo dei docenti universitari di medicina tenuti a svolgere attività assistenziale, rispetto agli altri professori universitari;

che, a riguardo, questa Corte, sul rilievo sostanziale della intrinseca compenetrazione tra funzioni didattico-scientifiche ed attività assistenziali e della conseguente unitarietà dei contenuti del rapporto d’impiego, ha escluso la possibilità di assumere a tertium comparationis la posizione dei docenti appartenenti ad altre facoltà (cfr. sentenza n. 126 del 1981 ed ordinanza n. 673 del 1988);

che, parimenti, la Corte, premessa la discrezionalità del legislatore nello stabilire e variare nel tempo il sistema di attribuzione del compenso destinato a remunerare il maggior impegno, ha, nella citata sentenza, sottolineato la ratio perequatrice dell’impugato art. 4;

che l’attuale venir meno di siffatta funzione livellatrice dell’ndennità prevista dalla norma censurata é circostanza di mero fatto, del tutto contingente e riferibile alla dinamica retributiva della categoria assunta a termine di riferimento;

che la questione é, pertanto, manifestamente infondata.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

 

P. Q. M.

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 (Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all’articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n.4), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l’ordinanza di cui in epigrafe.

 

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/05/90.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 08/05/90.