(Il testo non riveste carattere di ufficialità)
composta
dai signori:
Presidente
Dott. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 25 marzo 1971,
n. 213 (Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui
all’articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa
nazionale di conguaglio di cui al decreto-legge 18 novembre 1967, n.1044,
convertito in legge 17 gennaio 1968, n. 4), promosso con ordinanza emessa il 21
marzo 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso
proposto da … (OMISSIS) … ed altri contro l’Università degli Studi di Roma ed
altro, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 1990.
Visto
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella
camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo
Casavola.
Ritenuto
che il Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio ha sollevato, con ordinanza emessa il 21 marzo 1988, questione di
legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della
Costituzione, dell’art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213;
che il giudice a quo osserva come l’università
oggetto della denunziata previsione (corrisposta, a favore del personale medico
universitario che svolga anche attività assistenziale, in misura non superiore
a quella necessaria per equiparare il trattamento economico a quello del
personale medico ospedaliero di pari funzione ed anzianità) si sia in concreto
ridotta, sino ad azzerarsi, in conseguenza dell’aumento delle retribuzioni dei
medici ospedalieri, onde la norma é censurata nella parte in cui si risolve in
un’adeguata (ed insussistente) differenziazione del trattamento retributivo dei
docenti universitari di medicina-tenuti a svolgere anche attività assistenziale
ai malati-rispetto a quello degli altri professori universitari;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per la
declaratoria d’inammissibilità, ovvero d’infondatezza.
Considerato
che il giudice a quo pone a confronto situazioni del
tutto diverse dubitando della legittimità costituzionale del sistema
retributivo dei docenti universitari di medicina tenuti a svolgere attività
assistenziale, rispetto agli altri professori universitari;
che, a riguardo, questa Corte, sul rilievo
sostanziale della intrinseca compenetrazione tra funzioni
didattico-scientifiche ed attività assistenziali e della conseguente unitarietà
dei contenuti del rapporto d’impiego, ha escluso la possibilità di assumere a
tertium comparationis la posizione dei docenti appartenenti ad altre facoltà
(cfr. sentenza n. 126 del 1981 ed ordinanza n. 673 del 1988);
che, parimenti, la Corte, premessa la
discrezionalità del legislatore nello stabilire e variare nel tempo il sistema
di attribuzione del compenso destinato a remunerare il maggior impegno, ha,
nella citata sentenza, sottolineato la ratio perequatrice dell’impugato art. 4;
che l’attuale venir meno di siffatta funzione
livellatrice dell’ndennità prevista dalla norma censurata é circostanza di mero
fatto, del tutto contingente e riferibile alla dinamica retributiva della
categoria assunta a termine di riferimento;
che la questione é, pertanto, manifestamente
infondata.
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
P. Q. M.
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 (Soppressione dei compensi fissi
per i ricoveri ospedalieri di cui all’articolo 82 del regio decreto 30
settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al
decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968,
n.4), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l’ordinanza di cui in
epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 03/05/90.
Francesco
SAJA, PRESIDENTE
Francesco
Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata
in cancelleria il 08/05/90.